Disclaimer *
Segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937
Si comunica che la presente segnalazione verrà trattata nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante, nel rispetto dell’art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
Si precisa, inoltre, che i dati personali della persona segnalante verranno trattati in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di tutela dei dati personali, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
È possibile effettuare segnalazioni in forma anonima. Alla conclusione del processo di segnalazione, sarà assegnato un codice ticket esclusivamente alla persona segnalante, che potrà così accedere alla segnalazione, visionare le eventuali risposte fornite e dialogare con il personale preposto. Inoltre, sarà possibile allegare ulteriori documenti. Si consiglia vivamente di memorizzare il codice in un luogo sicuro.
Nel testo della segnalazione è possibile inserire la richiesta di incontrare di persona il soggetto o i soggetti incaricati di trattare la segnalazione per esporre oralmente i fatti.
Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione del D.Lgs. 24/2023, tra cui il divieto di ritorsione (art. 17) e le limitazioni di responsabilità (art. 20), se al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell’ambito del decreto, e se la segnalazione segue le modalità previste (art. 16). I motivi della segnalazione sono irrilevanti. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per diffamazione o calunnia, oppure la responsabilità civile per gli stessi fatti nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e può essere irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3).
Informativa sul trattamento dei dati personali *
